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Cooperative: novità per governance, vigilanza e prestiti sociali

Governance

Per quanto attiene la governance con una modifica dell’articolo 2542 del codice civile, viene previsto l’obbligo per le co­operative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2542, comma 2, codice civile). Quindi dal 1° gennaio 2018, non potranno più avere un amministratore uni­co o il consiglio di amministrazione composto da soli due membri.
Inoltre per le piccole cooperative srl aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro (di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del codice civile), limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi.
Quanto sopra comporta che  dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli ammi­nistratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, oltre all’eventuale necessità di modificare gli statuti societari.
 

Attività di Vigilanza

La legge di Bilancio 2018 ha modificato il sistema di vigilanza e controllo sulle cooperative, inasprendo le sanzione in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente con cancellazione  dall’Albo nonché obbligati alla devoluzione del relativo patrimonio residuo.
Tali nuove sanzioni si aggiungono alla sanzione di cui all’articolo 2638, comma 2, del codice civile il quale stabilisce che sono puniti con la reclusione da uno a 4 anni “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili socie­tari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comuni­cazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Altre modifiche possono essere così sintetizzate:

  • Sanzioni nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;
  • ​Obbligo di comunicazione dello scioglimento di un ente cooperativo al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni;
  • Istituzione della figura del commis­sario ad acta per le irregolarità minori;
  • L’autorità di vigilanza potrà procedere alla revoca degli amministratori e sindaci e alla nomina di un commissario in caso di irregolarità di funzionamento

Prestito sociale

Con le nuove disposizioni viene sancito che il prestito sociale può essere impiegato soltanto
per operazioni strettamente funzionali al persegui­mento dell’oggetto o scopo sociale. Ne consegue che le cooperative non possono impiegare le somme otte­nute tramite il prestito sociale in operazioni accessorie o finanziarie.
Inoltre, con la previsione “l’articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale” viene espres­samente disposto che il rimborso del prestito sociale non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Con il comma 240, invece, è demandato ad una delibe­ra del Comitato per il credito ed il risparmio (CICR), da adottare entro il 30 giugno 2018 (6 mesi dall’entra-ta in vigore della legge di Bilancio 2018, avvenuta il 1° gennaio 2018), il compito di definire nuovi limiti e forme di garanzia, secondo precisi principi e criteri direttivi fissati dal comma stesso.
Per quanto riguarda l’importo massimo dei prestiti, viene disposto che l’ammontare complessivo del pre­stito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bi­lancio di esercizio approvato. Il CICR, tuttavia, può prevedere un regime transitorio (della durata massima di 3 anni, con possibilità di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori), al fine di consentire alle cooperative il graduale adeguamento a tale limite.
Previsto anche un aumento delle garanzie che le co­operative devono presentare se l’indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300.000 euro e risulta su­periore all’ammontare del patrimonio netto della so­cietà stessa. In tal caso, il complesso dei prestiti sociali deve coperto fino al 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 2436 cc.). In alternativa, la cooperativa deve aderire a uno sche­ma di garanzia, le cui caratteristiche dovranno essere definite dal CICR, che garantisca il rimborso di alme­no il 30% del prestito. Il CICR può prevedere anche un regime transitorio, della durata di 2 esercizi succes­sivi alla data di adozione della delibera, che consenta alle cooperative il graduale adeguamento alle nuove prescrizioni.

La delibera del CICR inoltre deve:

  • Stabilire maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i li­miti sopra indicati;
  • Indicare i modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio che le cooperative dovranno adot­tare nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.