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Certificazione di Bilancio L.59/92

Le cooperative ed i loro consorzi sono assoggettate alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, se si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:
  • valore della produzione superiore a euro 60.000.000,00;
  • riserve indivisibili superiori a euro 4.000.000,00;
  • prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori ad euro 2.000.000,00
  • partecipazione di controllo in società per azioni.

Tale certificazione è eseguita da parte di una società iscritta all’albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, che siano convenzionate con l’associazione riconosciuta, alla quale le società cooperative e i loro consorzi aderiscano, secondo uno schema di convenzione approvato dallo stesso Ministero.

Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministero dello sviluppo economico.

Per le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

La relazione di certificazione, quale atto complementare alla vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione dell’assemblea dei soci.

La mancata certificazione o la certificazione effettuata da società non convenzionata può comportare, limitatamente alla nomina della società di revisione, l’assoggettamento alla gestione commissariale della cooperativa.